Novità in materia di congedi

Il 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il congedo paternità federale previsto dall’art. 329g CO che contempla il versamento per i padri di un’indennità paternità di due settimane. Il congedo può essere preso sia a settimane che con singole giornate, ma deve essere usufruito entro sei mesi dalla nascita del figlio.

Sempre nella stessa data è entrato in vigore il congedo per i familiari curanti di cui              all’art. 329h CO. Tale congedo pagato consente ai lavoratori di assistere un familiare o il partner con problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, ma anche a disabilità.

Il congedo può ammontare al massimo a tre giorni per evento e a dieci giorni all’anno, mentre per i figli non è previsto un numero massimo di giorni all’anno.

Questo nuovo congedo permette quindi di assistere i familiari e permette di conciliare meglio famiglia e attività lavorativa concedendo il diritto ai dipendenti di assentarsi dal lavoro per queste necessità.

Infine, il 1. luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo congedo di assistenza per i figli con gravi problemi di salute.

Ai genitori con figli minorenni gravemente ammalati o feriti saranno concesse fino a 14 settimane di congedo retribuito, da prendere nel termine quadro di 18 mesi. Il congedo potrà essere usufruito in una sola volta o anche in singoli giorni.

Il nuovo congedo per figli gravemente ammalati è entrato in vigore mediante l’introduzione di un nuovo articolo del Codice delle Obbligazioni, ossia l’art. 329i CO che regola il diritto ad assentarsi dal posto di lavoro e la modifica della Legge federale sulle indennità perdita di guadagno (LIPG) con l’introduzione degli artt. 16n-s LIPG che regolano il finanziamento del congedo.

Infatti, tale congedo è retribuito mediante il versamento da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS di un’indennità perdita di guadagno.

La base legale del finanziamento è simile a quella già in vigore per le indennità maternità e paternità.

Hanno diritto a tale indennità per l’assistenza di figli gravemente ammalati sia i lavoratori dipendenti che quelli indipendenti.

Le condizioni cumulative per poter beneficiare del congedo per assistenza di figli ammalati sono le seguenti: il figlio deve avere gravi problemi di salute, deve essere minorenne, deve sussistere un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori e, infine, almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

È importante sottolineare che per ogni caso di malattia sussiste un unico diritto al congedo, ciò può essere un problema con malattie gravi che durano nel tempo.

Il beneficio principale è quello di favorire la conciliabilità famiglia e lavoro permettendo ai genitori che hanno un figlio gravemente ammalato di assentarsi dal lavoro fino a 14 settimane percependo comunque un’indennità sostitutiva del salario.

Questo congedo introduce per la prima volta in Svizzera il principio di un congedo parentale: è infatti prevista per legge una suddivisione paritaria tra i genitori del congedo: di principio ogni genitore ha diritto a sette settimane di congedo. I genitori possono poi accordarsi diversamente a seconda delle loro necessità.

Anche il congedo per l’assistenza ai familiari di cui all’art. 329h CO può riguardare le assenze dovute alla cura di figli ammalati, si tratta però solo di brevi assenze e non  di una malattia a tal punto grave da giustificare il congedo per assistenza ai figli gravemente ammalati di cui all’art. 329i CO.

Infatti, nel caso del congedo di cui all’art. 329h CO il genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed essere retribuito per tre giorni per evento. Per quanto attiene ai figli non è previsto il numero massimo di 10 giorni all’anno che è invece previsto se ci si assenta per prestare assistenza gli altri familiari. Infatti, con la modifica legislativa è pure stato introdotto l’art. 36 cpv. 4 LL che indica esplicitamente che il congedo per assistenza è limitato a dieci giorni all’anno, salvo che per i figli.

Di conseguenza i due congedi perseguono due finalità diverse: quello generale di cui all’art. 329h CO vuole conferire un diritto ad assentarsi per brevi assenze dovute all’assistenza di familiari (tra i quali figurano pure i figli e anche quelli maggiorenni), mentre il congedo per assistenza per figli gravemente ammalati di cui all’art. 329i CO si applica solo quando vi è una grave malattia di un figlio minorenne e il genitore è costretto ad assentarsi dal lavoro.

Considerate le diverse funzioni dei due congedi e dei tempi necessari per stabilire la necessità del congedo di lunga durata, il congedo di tre giorni di cui all’articolo 329h CO potrà essere accordato indipendentemente da quello di cui all’articolo 329i CO.

All’inizio di una malattia grave, i genitori potrebbero quindi usufruire del congedo di cui all’articolo 329hCO per occuparsi in un primo tempo del figlio ammalato e poi in un secondo tempo chiedere di usufruire del congedo per i figli gravemente ammalati.

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