Introduzione
Gli orari di lavoro flessibili sono una condizione di base per poter conciliare lavoro e vita privata, a prescindere dal grado di occupazione.
Una certa libertà nella scelta dei propri orari di lavoro aiuta i dipendenti a trovare un migliore equilibrio tra queste due sfere.
Le situazioni nelle quali i dipendenti apprezzano particolarmente una certa flessibilità sono molte: dedicare del tempo alla famiglia, ai propri hobby e interessi, occuparsi di un famigliare bisognoso di cure e perseguire il proprio sviluppo personale e formativo continua.
L’applicazione pratica nelle aziende ha mostrato che gli orari di lavoro flessibili sono una delle misure più apprezzate che porta un aumento della motivazione e della fedeltà al lavoro. (di più facile implementazione)
(Manuale PMI Seco pag. 19)
Lista puntata: manca titolo
- Orari flessibili
- Orario di lavoro annuale (o monte ore annuo)
- Brevi assenze
- Giorni liberi
- Vacanze e giorni festivi
- Orari giornalieri ridotti, prolungati o scaglionati
Leggi e regolamenti
L’introduzione di modifiche degli orari di lavoro quale misura di conciliabilità presuppone il rispetto delle regole fissate dal diritto del lavoro in generale ed in particolare dal CO, dalla legge sul lavoro (LL) e le relative ordinanze (OLL1 e OLL2).
Tempo di lavoro
L’art. 9 OLL precisa la durata massima della settimana lavorativa prevista dalla Legge sul lavoro, ovvero:
- 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
- 50 ore, per tutti gli altri lavoratori.
Pause, art. 15 LL, art. 18 OLL1
A dipendenza della durata, il lavoro dev’essere interrotto da pause:
max 5.5 ore: nessuna pausa
> 5.5 ore: pausa di 1/4 ora
> 7 ore: pausa di 1/2 ora
> 9 ore: pausa di 1 ora
Lavoro diurno e serale art. 10 LL
- Lavoro diurno 06:00 – 20:00
- Lavoro serale 20:00 – 23:00
Lavoro domenicale, art. 18, 19 e 20 LL
Domenica: periodo che va dalle 23.00 del sabato, alle 23.00 della domenica (dalle 22.00/22.00 o 24.00/24.00 con l’accordo dei lavoratori).
Per principio il lavoro domenicale e nei giorni parificati alla domenica è vietato (autorizzazione necessaria).
Lavoro notturno, art. 16 e 17 LL, art. 27, 28, 29, 30, 31 OLL 1
La notte è il periodo compreso tra le 23.00 e le 06.00,
rispettivamente le 22.00/05.00 e 24.00/07.00 con l’accordo dei lavoratori.
Per principio il lavoro notturno è vietato (soggetto ad autorizzazione).
Condizioni
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore in lavoro notturno senza il suo consenso.
Lavoro giornaliero di 9 ore in uno spazio di 10 ore.
Per occupazione massima di tre notti 10 ore di lavoro in uno spazio di 12 ore.
Supplemento salariale del 25 % per il lavoro notturno temporaneo.
Orario flessibile
L’introduzione dell’orario flessibile presuppone il rispetto delle regole fissate dal diritto del lavoro, in particolare del CO e della legge sul lavoro (LL) e le relative ordinanze (OLL1 e OLL2).
Per quanto riguarda la legge sul lavoro si tratta delle norme seguenti: art. 9 OLL, art. 321c CO.
Di principio, nel sistema “orario flessibile”, il saldo delle ore cumulate non è considerato lavoro supplementare. Infatti il dipendente, insieme alla libertà di gestire il proprio orario di lavoro, ha il dovere di gestire la propria attività in modo da poter compensare eventuali saldi positivi entro il termine previsto nel regolamento.
Il Tribunale federale nella sua sentenza DTF 130 V 309 consid. 5.1.3 rileva infatti che in ambito di lavoro flessibile è il dipendente ad essere responsabile per la pianificazione del tempo di lavoro (“die Zeitsouveränität liegt beim Arbeitnhemer”) e quindi di rispettare il tempo di lavoro settimanale stabilito. Se vengono svolte più ore di lavoro rispetto a quelle stabilite contrattualmente è lo stesso dipendente ad essere responsabile che tali ore vengano compensate.
Nell’ambito di questo sistema di orario flessibile è dunque possibile prevedere la decadenza delle ore cumulate entro un determinato termine (a fine mese, a fine anno, cfr. Streiff/von Känel, pag. 214).
Le clausole secondo le quali solo un determinato numero di ore vengono passate al periodo successivo sono quindi perfettamente lecite (“Eine Vereinbarung des Inhalts, dass nur eine bestimmte Anzahl Stunden von einer Zeitperiode auf die andere übertragen werden kann, ist zulässig”, DTF 130 V 309 consid. 5.1.3).
Nel caso in cui il dipendente dovesse aver svolto più ore di quelle consentite in un determinato periodo, tali ore vengono a cadere senza alcun diritto del dipendente al pagamento o alla compensazione (“Für den Fall, dass der Arbeitnehmer in einer Zeitperiode über das zulässige Mass hinaus Mehrarbeit geleistet hat, verfällt diese Arbeitsleistung ohne jegliche Vergütungspflicht des Arbeitsgebers und ohne Kompensationspflicht des Arbeisnehmers, DTF 130 V 309 consid. 5.1.3).
Documentazione e link
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